IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 gennaio 2005; letti gli atti e i documenti di causa ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo espropriativo immobiliare n. 44/1993 R.G.E. promosso da Mediocredito della Puglia S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. A. Coppola, creditore procedente; Nei confronti di, Metrangolo Leonardo (fall.), Metrangolo Ettore, Metrangolo Maria Rita debitori; Con l'intervento di fallimento Metrangolo Leonardo, rappresentato e difeso dall'avv. A. Coppola; Rossetti Mario, rappresentato e difeso dall'avv. n. Petrucci; Banca 121 S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. L. Monticchio; Monte dei Paschi di Siena S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. G. Salvatore; Intesa Gestione Crediti, rappresentata e difesa dall'avv. A. Manca; Credito Romagnolo, rappresentato e difeso dall'avv. V. Formando; Banco di Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. G. Raeli, creditori muniti di titolo esecutivo. Svolgimento del processo 1. - Nel 1993, con tre distinti atti di pignoramento, la S.p.A. Credito Romagnolo, la Mediocredito della Puglia S.p.A. e la S.p.A. Caripuglia pignoravano alcuni beni immobili di proprieta' di Metrangolo Leonardo. 2. - Effettuata la stima e la pubblicita' della istanza di vendita, il giudice - con ordinanza pronunciata alla udienza del 13 ottobre 2003 - ordinava la vendita senza incanto (a norma dell'art. 570 del c.p.c.), fissandola per il 17 giugno 2004. 3. - Su parere favorevole del giudice dott.ssa Zuppetta (delegata dal presidente del tribunale ad esprimere il parere di cui all'art. 20 legge n. 44/1999 e formulato il 15 dicembre 2003), il processo esecutivo era sospeso, a seguito del parere favorevole del prefetto (espresso il 18 dicembre 2003 e trasmesso al giudice dell'esecuzione il 9 agosto 2004). 4. - Con istanza - formulata ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 («Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura») - datata 1° dicembre 2003, i sigg. Metrangolo Maria Rita, Metrangolo Leonardo ed Elia Anna Rita (reiterando la precedente istanza datata 25 novembre 2003) richiedevano al Prefetto della Provincia di Lecce di disporre la sospensione dei termini relativamente ai seguenti processi esecutivi immobiliari pendenti innanzi al Tribunale di Lecce: a) n. 1258/1995 R.G.E. a carico di Metrangolo Maria Rita; b) n. 44/1993 R.G.E. a carico di Metrangolo Leonardo; c) n. 244/1993 R.G.E. a carico di Elia Anna Maria. 2. - Con nota del 2 dicembre 2003, il Prefetto richiedeva al Presidente del Tribunale di Lecce di esprimere il parere previsto dall'art. 20, comma 7, della legge n. 44/1999. 3. - Il prefetto, a seguito del positivo pronunciamento dell'autorita' giudiziaria, esprimeva, parere favorevole alla fruizione del beneficio della sospensione dei termini delle procedure esecutive suindicate ai sensi dell'art. 20 della legge n. 44/1999 (provvedimento prefettizio del 18 dicembre 2003), le quali venivano pertanto sospese per il termine di trecento giorni indicato dal primo comma dell'art. 20 sopra citato. 4. - Successivamente il sig. Metrangolo Leonardo formulava nuova istanza di sospensione dei termini della procedura a suo carico (n. 44/1993 R.G.E.). 5. - Su tale istanza veniva espresso parere contrario dal Presidente del Tribunale di Lecce (il Presidente aveva delegato a provvedere sulla richiesta di parere formulata dal prefetto, il giudice dott. R. Mele) sulla base della considerazione che il sig. Metrangolo aveva gia' usufruito della sospensione dei termini della procedura e che la norma di cui all'art. 20 della legge n. 44/1999 va interpretata nel senso di consentire il beneficio della sospensione dei termini ivi previsti per un periodo massimo di trecento giorni senza possibilita' di reiterare il predetto beneficio con l'accoglimento di istanze successive ed ulteriori (parere del giudice delegato del 16 dicembre 2004). 6 - Tuttavia il Prefetto di Lecce, con nota del 28 dicembre 2004, chiedeva al presidente del tribunale «di valutare l'opportunita' di concedere allo stesso [sig. Metrangolo Leonardo] una nuova sospensione dei termini, o, ove non si condivida il recente orientamento ministeriale al riguardo, di accordargli un congruo rinvio della data fissata per la vendita dei beni di cui al procedimento esecutivo immobiliare n. 44/1999». 7. - Con successiva nota datata 11 gennaio 2005, il prefetto tornava a chiedere al presidente del tribunale «di considerare la possibilita' di valutare positivamente la richiesta avanzata dal sig. Metrangolo concedendo un rinvio all'udienza di vendita dei beni immobili per un congruo termine». 8. - Con ulteriore nota del 12 gennaio 2005, il Prefetto di Lecce decideva di esprimere il «parere favorevole alla fruizione del beneficio della sospensione dei termini fissati per l'esecuzione della procedura immobiliare suindicata da parte del sig. Metrangolo Leonardo, precisando che il termine della suddetta sospensione di 300 giorni andra' a scadere il 17 aprile 2005, ferme restando successive eventuali piu' favorevoli determinazioni del giudice dell'esecuzione e dello scrivente». 9. - All'udienza del 13 gennaio 2005: l'avv. Coppola eccepiva la irritualita' e tardivita' dei pareri del prefetto; l'avv. Manca rilevava che la sospensione dei termini e' gia' stata concessa il 18 dicembre 2003 e che non e' stato impugnato il provvedimento datato 11 agosto 2004, comunicato ai debitori il 9 settembre 2004, con cui il giudice dell'esecuzione disponeva la comunicazione del predetto decreto ai creditori e ai debitori, onde consentire ai primi di conoscere il dies a quo per la eventuale riassunzione ex art. 627 del c.p.c.; gli altri difensori si associavano alle suindicate deduzioni e richieste. 10. - Alla medesima udienza il giudice si riservava di provvedere in merito alle istanze avanzate. Motivi della decisione Si ritiene di dover sollevare d'ufficio questione di legittimita' costituzionale in ordine all'art. 20, comma 7, della legge n. 44/1999: detta eccezione risulta rilevante per la definizione del presente giudizio e non manifestamente infondata. Tale articolo, rubricato «Sospensione di termini», statuisce in particolare: «1) A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonche' di ogni altro atto avente efficacia esecutiva sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni. 2) A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni. 3) Sono altresi' sospesi, per la medesima durata di cui al comma 1, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo. 4) Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate. 5) Qualora si accerti, a seguito di sentenza penale irrevocabile, o comunque con sentenza esecutiva, l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, gli effetti dell'inadempimento delle obbligazioni di cui ai commi 1 e 2 e della scadenza dei termini di cui al comma 3 sono regolati dalle norme ordinarie. 6) Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano altresi' a coloro i quali abbiano richiesto la concessione del mutuo senza interesse di cui all'art. 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonche' a coloro che abbiano richiesto l'elargizione prevista dall'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. 7) La sospensione dei termini di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 ha effetto a seguito del parere favorevole del prefetto competente per territorio, sentito il presidente del tribunale». 1. - Rilevanza della questione per il processo. I sigg. Metrangolo Maria Rita, Metrangolo Leonardo ed Elia Anna Maria, soci della Metrangolo S.a.s. di Leonardo Metrangolo & C. con sede in Trepuzzi, hanno presentato istanza volta ad ottenere la concessione di un mutuo senza interessi ai sensi della legge n. 108/1996, in qualita' di vittime dell'estorsione e dell'usura per i danni subiti dalla predetta societa', accedendo cosi' alla possibilita' di ottenere la sospensione dei termini processuali secondo quanto previsto dalla legge n. 44/1999. Come si e' avuto modo di rilevare, il sig. Leonardo Metrangolo, il quale era gia' stato ammesso una prima volta a godere del beneficio della sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 20 della legge n. 44/1999, ha successivamente ripresentato tale istanza al Prefetto di Lecce. Quest'ultimo ha dunque richiesto al Presidente del Tribunale di Lecce il parere previsto dall'ultimo comma dell'art. 20 sopra citato. Il presidente del tribunale (giudice delegato dott. R. Mele), in data 16 dicembre 2004, ha espresso parere contrario alla concessione del beneficio in considerazione della circostanza che questi ne aveva gia' goduto in virtu' del provvedimento prefettizio del 18 dicembre 2003. In particolare, il giudice delegato elenca le possibili diverse interpretazioni dell'art. 20 della legge n. 44/1999, il quale puo' essere astrattamente interpretato nel senso che: 1) la sospensione puo' essere concessa una sola volta e per la durata massima di trecento giorni; 2) la sospensione puo' essere concessa anche piu' volte ma comunque per un periodo complessivo non superiore a trecento giorni; 3) la sospensione puo' essere concessa piu' volte, con il limite temporale fissato dalla legge che va rispettato per ciascuno dei periodi di sospensione. Il giudice delegato, sulla base di argomentazioni ampiamente condivisibili, ha ritenuto che debba escludersi che la sospensione possa essere concessa piu' volte ed ogni volta per un periodo di non piu' di trecento giorni. Tale interpretazione appare infatti in contrasto non soltanto con la lettera della norma, ma anche con la ratio che la ispira. Non vi e' alcun elemento quindi che autorizzi a ritenere che il legislatore abbia inteso prevedere la possibilita' di ottenere piu' periodi di sospensione concessi con diversi provvedimenti. Se cosi' fosse il legislatore avrebbe potuto utilizzare formule differenti atte a manifestare chiaramente la volonta' di concedere anche piu' periodi di sospensione dei termini indicati dalla disposizione in esame: cosi' tuttavia non e' stato, sicche' occorre ritenere che la legge attribuisca al soggetto esecutato che si trovi nelle condizioni legislativamente indicate la possibilita' di ottenere un solo ed unico periodo di sospensione della procedura in corso. Con riferimento poi agli interessi giuridici tutelati, va sottolineato che le legittime aspettative del debitore che sia stato vittima dei reati di usura e di estorsione devono essere certamente contemperate con le contrapposte esigenze di tutela dei creditori che la procedura esecutiva mira a soddisfare, almeno parzialmente. Tale necessario contemperamento di interessi e' possibile solo ove si interpreti la norma in questione nel senso della possibilita' di accordare una sola sospensione del procedimento esecutivo in itinere. Nell'ipotesi contraria, qualora cioe' potessero essere ottenuti piu' provvedimenti di sospensione uno di seguito all'altro, si addiverrebbe ad una interruzione sine die della procedura esecutiva, atteso che evidentemente non sarebbe possibile individuare alcun limite massimo di reiterazioni della sospensione assentibili. Il termine di sospensione e' evidentemente collegato all'ammissione ai benefici economici previsti dalla legge, finalizzati a consentire al debitore, entro un periodo massimo stabilito dal legislatore, di riprendere o consolidare l'attivita' produttiva della sua impresa superando gli effetti pregiudizievoli dell'essere stato vittima dei reati di usura ed estorsione. L'assunto trova conferma nel regolamento di attuazione della legge in esame d.P.R. 16 agosto 1999, n. 455 («Regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, ai sensi dell'art. 21 della legge 23 febbraio 1999, n. 44»). Le disposizioni contenute negli artt. 11, 12 e 13 di tale decreto pongono termini precisi per la presentazione della domanda di mutuo agevolato, il completamento dell'istruttoria e la delibera sulla istanza da parte del Comitato di Solidarieta'. Cio' palesa l'intenzione del legislatore di circoscrivere in lassi temporali assai ristretti la definizione delle richieste avanzate al Fondo di Solidarieta' (90 giorni dalla presentazione della domanda ordinariamente; 120 giorni solo nei casi di particolare complessita). Nel sistema delineato dal legislatore pertanto. nei trecento giorni di sospensione concessi. vi e' tutto il tempo per addivenire ad una decisione sull'istanza presentata volta ad ottenere i benefici di legge, senza la necessita' di reiterare il periodo di sospensione. Va altresi' rilevato che, nel caso di specie, il sig. Metrangolo ha gia' goduto di un periodo di sospensione che ha gia' superato la durata di trecento giorni prevista dalla legge. La procedura esecutiva e' infatti stata sospesa con provvedimento prefettizio datato 18 ottobre 2003 ed e' stata riassunta dal creditore procedente con istanza del 28 ottobre 2004. Pertanto non puo' trovare accoglimento neppure la tesi secondo la quale l'art. 20 della legge n. 44/1999 andrebbe interpretato nel senso che la sospensione potrebbe essere concessa anche piu' volte ma comunque per un periodo complessivo non superiore a trecento giorni. Nonostante l'ampiamente argomentato parere contrario espresso dal giudice delegato dal presidente del tribunale, il Prefetto di Lecce ha ritenuto, con piu' note successive, di poter accordare nuovamente il beneficio della sospensione della procedura esecutiva al sig. Metrangolo. Invero il tenore letterale dell'ultimo comma dell'art. 20 della legge n. 44/1999 porta senz'altro a ritenere che il prefetto sia meramente tenuto a «sentire» il presidente del tribunale, ferma restando la possibilita' per il primo di disattendere le indicazioni provenienti dall'autorita' giudiziaria, adottando un provvedimento di segno diametralmente opposto circa la concessione o meno del beneficio della sospensione. L'apporto consultivo del presidente del tribunale viene pertanto ad essere configurato come un parere obbligatorio~ ma non vincolante per il prefetto, al quale spetta la decisione finale, anche in netto contrasto con l'autorita' giudiziaria. A quest'ultima non resta che prenderne atto, attesa la netta espressione a tal fine adoperata dal legislatore, secondo cui «la sospensione dei termini (...) ha effetto a seguito del parere favorevole del prefetto competente per territorio» (art. 20, comma 7, della legge n. 44/1999). Tutto cio' considerato, qualora la norma in questione dovesse essere considerata costituzionalmente legittima, essa costringerebbe l'autorita' giudiziaria a sospendere la procedura esecutiva in corso fino al 17 aprile 2005. Peraltro, con il provvedimento del 12 gennaio 2005, il prefetto ha indicato la data di scadenza della sospensione concessa il 18 dicembre 2003, ritenendo che essa debba decorrere non da quando il parere favorevole fu espresso (appunto, il 18 dicembre 2003, come indicato peraltro dal giudice dell'esecuzione nel decreto dell'11 agosto 2004, in cui ha indicato espressamente il dies a quo per la riassunzione del processo esecutivo sospeso il giorno 18 ottobre 2004) ma dalla data fissata per la vendita (e cioe' il 17 giugno 2004), non effettuata a seguito della sospensione. Pertanto, la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale della disposizione in esame per la definizione del presente processo e' evidente, in quanto dal tenore letterale della norma sembrerebbe preclusa al giudice dell'esecuzione la possibilita' di disattendere il parere favorevole del prefetto e, quindi, non sarebbe possibile fare altro che prendere atto della sospensione. 2. - Non manifesta infondatezza della questione. L'ultimo comma dell'art. 20 della legge n. 44/1999 appare in contrasto con gli artt. 101, comma 2 e 108 comma 2 della Costituzione, nonche' con il principio di separazione tra i poteri dello Stato. Come si e' avuto modo di rilevare, infatti, essa attribuisce al prefetto, funzionario gerarchicamente subordinato all'Esecutivo, il potere di adottare un provvedimento (qualificato «parere» ma di fatto condizione unica ed autosufficiente al fine di determinare la sospensione del processo esecutivo) vincolante nei confronti dell'Autorita' giudiziaria la quale, deve essere meramente «sentita» (nella persona del presidente del tribunale) territorialmente competente, ed e' poi tenuta (giudice dell'esecuzione) a prendere atto della decisione assunta dal prefetto. Tale disposizione appare dunque disattendere il portato normativo: dell'art. 101, comma 2, della Costituzione, secondo cui «i giudici sono soggetti soltanto alla legge»; quello di cui all'art. 108 comma 2, per il quale «la legge assicura l'indipendenza (...) degli estranei che partecipano alla amministrazione della giustizia»; nonche' il fondamentale principio, proprio di ogni Stato democratico, di separazione dei poteri. Invero il prefetto, ben lungi dall'essere un organo indipendente ed imparziale, e' un funzionario designato dall'Esecutivo, la cui carriera dipende dalle decisioni assunte dal Governo ed alle sue dirette dipendenze, senza alcuna garanzia di inamovibilita', presupposto fondamentale al fine di assicurare al giudice serenita', autonomia ed indipendenza di giudizio. Far dipendere la sospensione di un processo dal prefetto significa, pertanto, attribuire indirettamente tale decisione all'Esecutivo in contrasto con ogni esigenza di indipendenza che deve invece caratterizzare l'amministrazione della giustizia in virtu' di quanto statuito dalla Costituzione con estrema nettezza. Gli assunti sopra espressi trovano conferma nella giurisprudenza costituzionale. La suprema Corte, infatti, ha piu' volte avuto modo di ribadire tali concetti proprio con riferimento alla figura dei prefetti. Gia' con la sentenza n. 55/1966, la Consulta ha giudicato fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in ordine alle norme relative alla composizione dei Consigli di prefettura in sede giurisdizionale, presieduti proprio dal prefetto e composti da altri quattro funzionari comunque gerarchicamente subordinati all'Esecutivo, in quanto ha ritenuto tali disposizioni in contrasto «col principio di indipendenza del giudice - e in particolare con l'art. 108, secondo comma, della Costituzione, il quale vuole assicurata l'indipendenza anche ai giudici speciali, e con lo stesso art. 101, secondo comma, il quale, disponendo che i giudici siano soggetti soltanto alla legge, li vuole sottratti, nel loro giudizio, ad ogni volonta' esterna, che non sia quella obbiettiva della legge» (Corte cost., 17 maggio 1966, n. 55). L'anno successivo la Corte ha esteso i predetti rilievi (gia' formulati con riguardo ai Consigli di prefettura) alle giunte provinciali amministrative, anch'esse presiedute dal prefetto e delle quali facevano parte altri due funzionari della prefettura, affermando che «tanto il prefetto (o il suo vicario), quanto gli anzidetti funzionari di prefettura si trovano in posizione di dipendenza gerarchica dal potere esecutivo, il quale e' anche competente ad adottare nei loro confronti i provvedimenti relativi alla carriera, allo stato giuridico, ai trasferimenti; che i prefetti sono i principali strumenti operativi del Governo in sede locale e che il Governo dispone della possibilita' di collocarli a disposizione e a riposo con provvedimento pienamente discrezionale». Sulla base di tali considerazioni la Corte concluse: «Cio' e' sufficiente a far escludere che le giunte provinciali amministrative (non diversamente da quanto la Corte ebbe ad affermare per i Consigli di prefettura) possano esser considerate organi giurisdizionali indipendenti» (Corte cost., 16 marzo 1967, n. 30). Gli stessi principi vengono poi ribaditi, a distanza di un anno, con riferimento alla Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, composta complessivamente da cinque membri di cui uno nominato dal prefetto ed uno dall'Intendenza di Finanza. La pronuncia in questione riveste particolare importanza non solo perche' reitera le affermazioni gia' contenute nelle due precedenti sentenze sopra citate, ma perche' il giudice delle leggi giunge a statuire: «Vero e' che essi [funzionari dipendenti dal potere esecutivo] - a differenza di quanto osservato per le giunte provinciali amministrative - non rappresentano la maggioranza dei componenti dell'organo giurisdizionale in esame. Ma a parte che ne costituiscono i due quinti sta di fatto che la partecipazione ad un organo giurisdizionale di un solo componente - non indipendente e' sufficiente a minare l'imparzialita' dell'organo» (Corte cost., 9 aprile 1968, n. 33). Da ultimo, la Corte ha ritenuto «che l'eccezione di illegittimita' costituzionale relativa alla composizione della giunta provinciale amministrativa - sezione speciale per i tributi locali, alla quale va riconosciuto, com'e' noto, natura giurisdizionale, sia evidentemente fondata, analogamente a quanto gia' ritenuto con la sent. n. 30 del 1967 rispetto allo stesso organo nell'ordinaria sede giurisdizionale. Ed infatti, anche per quanto riguarda taleorgano di giustizia tributaria ricorrono gli stessi vizi riscontrati nella sentenza ora richiamata: esso, invero, e' composto, tra l'altro, oltre che dal prefetto e dall'intendente di finanza, anche da funzionari di prefettura e dell'intendenza di finanza, i quali continuano ad espletare le loro funzioni istituzionali e quindi permangono alle dipendenze dell'Esecutivo; vi sono inoltre rappresentanti dei comuni interessati. Tutto cio' chiaramente esclude che ricorra il requisito dell'indipendenza, quale elemento caratteristico e indispensabile dell'organo giurisdizionale» (Corte cost., 27 luglio 1989, n. 451). Dai principi che e' possibile enucleare dalle suindicate pronunce della stessa Corte e' dunque possibile trarre la conclusione che in alcun modo il prefetto o funzionari comunque dipendenti dal potere esecutivo possano ingerirsi, sotto qualsiasi forma, nell'amministrazione della giustizia, pena la violazione di rilevanti principi costituzionali posti a fondamento dell'ordinamento democratico. Vero e' che, nel caso di specie, l'art. 20 ultimo comma della legge n. 44/1999 non prevede l'inserimento del prefetto all' interno di un collegio giudicante (peraltro inesistente nella fattispecie in esame attribuita alla competenza di un giudice monocratico). Tuttavia al prefetto, funzionario - come si e' detto - gerarchicamente subordinato all'Esecutivo, e' attribuito il potere di incidere in maniera decisiva sull'iter di un procedimento giurisdizionale, e quindi sulla «amministrazione della giustizia», in contrasto con l'art. 108, comma 2 della Costituzione, adottando un provvedimento che vincola in maniera assoluta il giudice dell'esecuzione. Quest'ultimo, a seguito del pronunciamento del prefetto, non puo' far altro che sospendere la procedura esecutiva in spregio al principio dettato dalla Carta costituzionale che vuole il giudice soggetto «soltanto alla legge» (art. 101, comma 2, Cost.). In tal modo e' attribuito ad un organo non dotato dei requisiti di inamovibilita', indipendenza ed imparzialita' il potere di interrompere una procedura esecutiva per un periodo di trecento giorni o addirittura sine die, qualora si acceda alla tesi - sostenuta proprio dall'Esecutivo dal quale il prefetto dipende - secondo la quale sarebbe possibile concedere piu' volte (senza un limite massimo predefinito) successive sospensioni della procedura esecutiva, ciascuna per un massimo di trecento giorni. Alla luce delle considerazioni che precedono, va sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 7, della legge n. 44/1999, in riferimento agli artt. 101, comma 2, e 108, comma 2, della Costituzione, nonche' in ordine al principio di separazione dei poteri dello Stato, con conseguente sospensione del processo nelle more della definizione della questione da parte della Corte costituzionale cui, ai sensi dell' art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, vanno trasmessi gli atti.