IL TRIBUNALE

    A  scioglimento  della riserva assunta all'udienza del 13 gennaio
2005;  letti  gli  atti  e  i  documenti  di  causa ha pronunciato la
seguente  ordinanza nel processo espropriativo immobiliare n. 44/1993
R.G.E.  promosso da Mediocredito della Puglia S.p.A., rappresentata e
difesa dall'avv. A. Coppola, creditore procedente;
    Nei confronti di, Metrangolo Leonardo (fall.), Metrangolo Ettore,
Metrangolo Maria Rita debitori;
    Con l'intervento di fallimento Metrangolo Leonardo, rappresentato
e difeso dall'avv. A. Coppola; Rossetti Mario, rappresentato e difeso
dall'avv.  n. Petrucci;  Banca  121  S.p.A.,  rappresentata  e difesa
dall'avv.   L.   Monticchio;   Monte  dei  Paschi  di  Siena  S.p.A.,
rappresentata  e  difesa  dall'avv.  G.  Salvatore;  Intesa  Gestione
Crediti,   rappresentata   e   difesa  dall'avv.  A.  Manca;  Credito
Romagnolo,  rappresentato  e  difeso  dall'avv. V. Formando; Banco di
Napoli,  rappresentato  e difeso dall'avv. G. Raeli, creditori muniti
di titolo esecutivo.

                      Svolgimento del processo

    1.  -  Nel 1993, con tre distinti atti di pignoramento, la S.p.A.
Credito  Romagnolo,  la  Mediocredito della Puglia S.p.A. e la S.p.A.
Caripuglia   pignoravano   alcuni  beni  immobili  di  proprieta'  di
Metrangolo Leonardo.
    2.  -  Effettuata  la  stima  e  la  pubblicita' della istanza di
vendita,  il  giudice - con ordinanza pronunciata alla udienza del 13
ottobre  2003  - ordinava la vendita senza incanto (a norma dell'art.
570 del c.p.c.), fissandola per il 17 giugno 2004.
    3. - Su parere favorevole del giudice dott.ssa Zuppetta (delegata
dal   presidente   del  tribunale  ad  esprimere  il  parere  di  cui
all'art. 20  legge  n. 44/1999  e  formulato il 15 dicembre 2003), il
processo  esecutivo  era sospeso, a seguito del parere favorevole del
prefetto  (espresso  il  18  dicembre  2003  e  trasmesso  al giudice
dell'esecuzione il 9 agosto 2004).
    4. - Con istanza - formulata ai sensi dell'art. 20, comma 4 della
legge  23 febbraio 1999, n. 44 («Disposizioni concernenti il Fondo di
solidarieta'  per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura»)
-  datata 1° dicembre 2003, i sigg. Metrangolo Maria Rita, Metrangolo
Leonardo  ed  Elia Anna Rita (reiterando la precedente istanza datata
25  novembre  2003) richiedevano al Prefetto della Provincia di Lecce
di  disporre  la  sospensione  dei  termini relativamente ai seguenti
processi  esecutivi  immobiliari  pendenti  innanzi  al  Tribunale di
Lecce:
        a) n. 1258/1995 R.G.E. a carico di Metrangolo Maria Rita;
        b) n. 44/1993 R.G.E. a carico di Metrangolo Leonardo;
        c) n. 244/1993 R.G.E. a carico di Elia Anna Maria.
    2.  -  Con  nota  del  2 dicembre 2003, il Prefetto richiedeva al
Presidente  del  Tribunale  di  Lecce di esprimere il parere previsto
dall'art. 20, comma 7, della legge n. 44/1999.
    3.   -   Il  prefetto,  a  seguito  del  positivo  pronunciamento
dell'autorita'   giudiziaria,   esprimeva,   parere  favorevole  alla
fruizione del beneficio della sospensione dei termini delle procedure
esecutive  suindicate  ai  sensi  dell'art. 20 della legge n. 44/1999
(provvedimento  prefettizio  del 18 dicembre 2003), le quali venivano
pertanto sospese per il termine di trecento giorni indicato dal primo
comma dell'art. 20 sopra citato.
    4.  - Successivamente il sig. Metrangolo Leonardo formulava nuova
istanza  di  sospensione  dei  termini  della  procedura a suo carico
(n. 44/1993 R.G.E.).
    5.  -  Su  tale  istanza  veniva  espresso  parere  contrario dal
Presidente  del  Tribunale  di  Lecce (il Presidente aveva delegato a
provvedere  sulla  richiesta  di  parere  formulata  dal prefetto, il
giudice  dott.  R.  Mele) sulla base della considerazione che il sig.
Metrangolo  aveva  gia' usufruito della sospensione dei termini della
procedura e che la norma di cui all'art. 20 della legge n. 44/1999 va
interpretata  nel  senso di consentire il beneficio della sospensione
dei  termini  ivi  previsti per un periodo massimo di trecento giorni
senza   possibilita'   di   reiterare   il   predetto  beneficio  con
l'accoglimento di istanze successive ed ulteriori (parere del giudice
delegato del 16 dicembre 2004).
    6 - Tuttavia il Prefetto di Lecce, con nota del 28 dicembre 2004,
chiedeva  al  presidente del tribunale «di valutare l'opportunita' di
concedere   allo   stesso   [sig.   Metrangolo  Leonardo]  una  nuova
sospensione   dei  termini,  o,  ove  non  si  condivida  il  recente
orientamento  ministeriale  al  riguardo,  di  accordargli un congruo
rinvio  della  data  fissata  per  la  vendita  dei  beni  di  cui al
procedimento esecutivo immobiliare n. 44/1999».
    7.  -  Con  successiva  nota  datata 11 gennaio 2005, il prefetto
tornava  a  chiedere  al  presidente del tribunale «di considerare la
possibilita' di valutare positivamente la richiesta avanzata dal sig.
Metrangolo  concedendo  un  rinvio  all'udienza  di  vendita dei beni
immobili per un congruo termine».
    8. - Con ulteriore nota del 12 gennaio 2005, il Prefetto di Lecce
decideva  di  esprimere  il  «parere  favorevole  alla  fruizione del
beneficio  della  sospensione  dei  termini  fissati per l'esecuzione
della  procedura  immobiliare suindicata da parte del sig. Metrangolo
Leonardo, precisando che il termine della suddetta sospensione di 300
giorni  andra' a scadere il 17 aprile 2005, ferme restando successive
eventuali  piu' favorevoli determinazioni del giudice dell'esecuzione
e dello scrivente».
    9. - All'udienza del 13 gennaio 2005:
        l'avv.  Coppola  eccepiva  la  irritualita'  e tardivita' dei
pareri del prefetto;
        l'avv.  Manca rilevava che la sospensione dei termini e' gia'
stata  concessa  il  18 dicembre 2003 e che non e' stato impugnato il
provvedimento  datato  11  agosto  2004,  comunicato ai debitori il 9
settembre  2004,  con  cui  il  giudice  dell'esecuzione disponeva la
comunicazione  del  predetto decreto ai creditori e ai debitori, onde
consentire  ai  primi  di  conoscere  il  dies a quo per la eventuale
riassunzione ex art. 627 del c.p.c.;
        gli  altri difensori si associavano alle suindicate deduzioni
e richieste.
    10. - Alla medesima udienza il giudice si riservava di provvedere
in merito alle istanze avanzate.

                       Motivi della decisione

    Si ritiene di dover sollevare d'ufficio questione di legittimita'
costituzionale   in   ordine   all'art. 20,   comma 7,   della  legge
n. 44/1999:  detta eccezione risulta rilevante per la definizione del
presente giudizio e non manifestamente infondata.
    Tale  articolo,  rubricato «Sospensione di termini», statuisce in
particolare:
        «1)  A  favore  dei  soggetti che abbiano richiesto o nel cui
interesse   sia   stata   richiesta   l'elargizione   prevista  dagli
articoli 3,  5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno
dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per
il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonche' di ogni
altro atto avente efficacia esecutiva sono prorogati dalle rispettive
scadenze per la durata di trecento giorni.
        2)  A  favore  dei  soggetti  che abbiano richiesto o nel cui
interesse   sia   stata   richiesta   l'elargizione   prevista  dagli
articoli 3,  5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno
dalla   data  dell'evento  lesivo,  degli  adempimenti  fiscali  sono
prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni.
        3)  Sono  altresi'  sospesi, per la medesima durata di cui al
comma 1,  i  termini  di  prescrizione  e  quelli perentori, legali e
convenzionali,  sostanziali  e  processuali, comportanti decadenze da
qualsiasi  diritto,  azione  ed  eccezione,  che  sono  scaduti o che
scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo.
        4)  Sono  sospesi  per  la  medesima durata di cui al comma 1
l'esecuzione  dei  provvedimenti  di rilascio di immobili e i termini
relativi  a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese
le vendite e le assegnazioni forzate.
        5)   Qualora   si  accerti,  a  seguito  di  sentenza  penale
irrevocabile,  o  comunque  con sentenza esecutiva, l'inesistenza dei
presupposti  per  l'applicazione  dei  benefici previsti dal presente
articolo, gli effetti dell'inadempimento delle obbligazioni di cui ai
commi  1  e  2  e  della  scadenza dei termini di cui al comma 3 sono
regolati dalle norme ordinarie.
        6)  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 1,  2,  3,  4 e 5 si
applicano  altresi' a coloro i quali abbiano richiesto la concessione
del  mutuo  senza  interesse di cui all'art. 14, comma 2, della legge
7 marzo   1996,  n. 108,  nonche'  a  coloro  che  abbiano  richiesto
l'elargizione  prevista  dall'art.  1  della  legge  20 ottobre 1990,
n. 302.
        7)  La sospensione dei termini di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 ha
effetto  a  seguito del parere favorevole del prefetto competente per
territorio, sentito il presidente del tribunale».
    1. - Rilevanza della questione per il processo.
    I  sigg.  Metrangolo Maria Rita, Metrangolo Leonardo ed Elia Anna
Maria,  soci  della Metrangolo S.a.s. di Leonardo Metrangolo & C. con
sede  in  Trepuzzi,  hanno  presentato  istanza  volta ad ottenere la
concessione  di  un  mutuo  senza  interessi  ai  sensi  della  legge
n. 108/1996,  in qualita' di vittime dell'estorsione e dell'usura per
i   danni  subiti  dalla  predetta  societa',  accedendo  cosi'  alla
possibilita'  di  ottenere  la  sospensione  dei  termini processuali
secondo quanto previsto dalla legge n. 44/1999.
    Come  si  e' avuto modo di rilevare, il sig. Leonardo Metrangolo,
il  quale  era  gia'  stato  ammesso  una  prima  volta  a godere del
beneficio  della  sospensione  della  procedura  esecutiva  ai  sensi
dell'art. 20  della legge n. 44/1999, ha successivamente ripresentato
tale istanza al Prefetto di Lecce.
    Quest'ultimo  ha  dunque richiesto al Presidente del Tribunale di
Lecce il parere previsto dall'ultimo comma dell'art. 20 sopra citato.
    Il  presidente del tribunale (giudice delegato dott. R. Mele), in
data  16 dicembre 2004, ha espresso parere contrario alla concessione
del beneficio in considerazione della circostanza che questi ne aveva
gia'  goduto  in virtu' del provvedimento prefettizio del 18 dicembre
2003.
    In  particolare,  il giudice delegato elenca le possibili diverse
interpretazioni  dell'art. 20  della  legge n. 44/1999, il quale puo'
essere astrattamente interpretato nel senso che:
        1) la  sospensione  puo' essere concessa una sola volta e per
la durata massima di trecento giorni;
        2)  la  sospensione  puo' essere concessa anche piu' volte ma
comunque per un periodo complessivo non superiore a trecento giorni;
        3)  la  sospensione  puo'  essere concessa piu' volte, con il
limite  temporale  fissato dalla legge che va rispettato per ciascuno
dei periodi di sospensione.
    Il  giudice  delegato,  sulla  base  di argomentazioni ampiamente
condivisibili,  ha  ritenuto  che debba escludersi che la sospensione
possa  essere concessa piu' volte ed ogni volta per un periodo di non
piu' di trecento giorni.
    Tale interpretazione appare infatti in contrasto non soltanto con
la  lettera  della norma, ma anche con la ratio che la ispira. Non vi
e'  alcun elemento quindi che autorizzi a ritenere che il legislatore
abbia  inteso  prevedere  la possibilita' di ottenere piu' periodi di
sospensione  concessi  con  diversi  provvedimenti. Se cosi' fosse il
legislatore  avrebbe  potuto  utilizzare  formule  differenti  atte a
manifestare  chiaramente  la volonta' di concedere anche piu' periodi
di  sospensione  dei  termini  indicati  dalla disposizione in esame:
cosi'  tuttavia  non  e' stato, sicche' occorre ritenere che la legge
attribuisca  al  soggetto  esecutato  che  si  trovi nelle condizioni
legislativamente  indicate  la  possibilita'  di  ottenere un solo ed
unico periodo di sospensione della procedura in corso.
    Con   riferimento  poi  agli  interessi  giuridici  tutelati,  va
sottolineato  che le legittime aspettative del debitore che sia stato
vittima  dei  reati di usura e di estorsione devono essere certamente
contemperate con le contrapposte esigenze di tutela dei creditori che
la  procedura  esecutiva mira a soddisfare, almeno parzialmente. Tale
necessario  contemperamento  di  interessi  e'  possibile solo ove si
interpreti  la  norma  in  questione  nel senso della possibilita' di
accordare una sola sospensione del procedimento esecutivo in itinere.
Nell'ipotesi  contraria, qualora cioe' potessero essere ottenuti piu'
provvedimenti   di   sospensione   uno   di   seguito  all'altro,  si
addiverrebbe  ad una interruzione sine die della procedura esecutiva,
atteso  che  evidentemente  non  sarebbe  possibile individuare alcun
limite massimo di reiterazioni della sospensione assentibili.
    Il    termine   di   sospensione   e'   evidentemente   collegato
all'ammissione   ai   benefici   economici   previsti   dalla  legge,
finalizzati  a  consentire  al  debitore,  entro  un  periodo massimo
stabilito  dal  legislatore,  di riprendere o consolidare l'attivita'
produttiva  della  sua  impresa superando gli effetti pregiudizievoli
dell'essere stato vittima dei reati di usura ed estorsione.
    L'assunto  trova  conferma  nel  regolamento  di attuazione della
legge  in  esame  d.P.R. 16 agosto 1999, n. 455 («Regolamento recante
norme  concernenti  il  Fondo  di  solidarieta'  per le vittime delle
richieste  estorsive  e dell'usura, ai sensi dell'art. 21 della legge
23 febbraio  1999, n. 44»). Le disposizioni contenute negli artt. 11,
12  e 13 di tale decreto pongono termini precisi per la presentazione
della domanda di mutuo agevolato, il completamento dell'istruttoria e
la delibera sulla istanza da parte del Comitato di Solidarieta'. Cio'
palesa   l'intenzione  del  legislatore  di  circoscrivere  in  lassi
temporali  assai ristretti la definizione delle richieste avanzate al
Fondo  di  Solidarieta'  (90 giorni dalla presentazione della domanda
ordinariamente; 120 giorni solo nei casi di particolare complessita).
    Nel  sistema  delineato  dal  legislatore  pertanto. nei trecento
giorni  di  sospensione concessi. vi e' tutto il tempo per addivenire
ad una decisione sull'istanza presentata volta ad ottenere i benefici
di legge, senza la necessita' di reiterare il periodo di sospensione.
    Va  altresi' rilevato che, nel caso di specie, il sig. Metrangolo
ha  gia'  goduto di un periodo di sospensione che ha gia' superato la
durata   di  trecento  giorni  prevista  dalla  legge.  La  procedura
esecutiva  e'  infatti  stata  sospesa  con provvedimento prefettizio
datato 18 ottobre 2003 ed e' stata riassunta dal creditore procedente
con   istanza   del  28  ottobre  2004.  Pertanto  non  puo'  trovare
accoglimento  neppure  la tesi secondo la quale l'art. 20 della legge
n. 44/1999   andrebbe  interpretato  nel  senso  che  la  sospensione
potrebbe  essere concessa anche piu' volte ma comunque per un periodo
complessivo non superiore a trecento giorni.
    Nonostante l'ampiamente argomentato parere contrario espresso dal
giudice  delegato  dal presidente del tribunale, il Prefetto di Lecce
ha  ritenuto, con piu' note successive, di poter accordare nuovamente
il  beneficio  della  sospensione  della  procedura esecutiva al sig.
Metrangolo.
    Invero  il  tenore letterale dell'ultimo comma dell'art. 20 della
legge  n. 44/1999  porta  senz'altro  a  ritenere che il prefetto sia
meramente  tenuto  a  «sentire»  il  presidente  del tribunale, ferma
restando  la possibilita' per il primo di disattendere le indicazioni
provenienti dall'autorita' giudiziaria, adottando un provvedimento di
segno   diametralmente  opposto  circa  la  concessione  o  meno  del
beneficio  della sospensione. L'apporto consultivo del presidente del
tribunale  viene  pertanto  ad  essere  configurato  come  un  parere
obbligatorio~  ma  non vincolante per il prefetto, al quale spetta la
decisione   finale,   anche   in   netto  contrasto  con  l'autorita'
giudiziaria.  A  quest'ultima non resta che prenderne atto, attesa la
netta  espressione  a tal fine adoperata dal legislatore, secondo cui
«la  sospensione  dei  termini  (...) ha effetto a seguito del parere
favorevole del prefetto competente per territorio» (art. 20, comma 7,
della legge n. 44/1999).
    Tutto  cio'  considerato,  qualora  la norma in questione dovesse
essere  considerata costituzionalmente legittima, essa costringerebbe
l'autorita'  giudiziaria a sospendere la procedura esecutiva in corso
fino al 17 aprile 2005.
    Peraltro,  con  il provvedimento del 12 gennaio 2005, il prefetto
ha  indicato  la  data  di  scadenza della sospensione concessa il 18
dicembre  2003,  ritenendo  che essa debba decorrere non da quando il
parere  favorevole  fu  espresso  (appunto, il 18 dicembre 2003, come
indicato  peraltro  dal  giudice  dell'esecuzione nel decreto dell'11
agosto  2004,  in  cui ha indicato espressamente il dies a quo per la
riassunzione  del  processo  esecutivo  sospeso  il giorno 18 ottobre
2004)  ma  dalla  data  fissata  per la vendita (e cioe' il 17 giugno
2004), non effettuata a seguito della sospensione.
    Pertanto,   la   rilevanza   della   questione   di  legittimita'
costituzionale  della  disposizione  in  esame per la definizione del
presente  processo  e' evidente, in quanto dal tenore letterale della
norma sembrerebbe preclusa al giudice dell'esecuzione la possibilita'
di  disattendere  il  parere  favorevole  del prefetto e, quindi, non
sarebbe possibile fare altro che prendere atto della sospensione.
    2. - Non manifesta infondatezza della questione.
    L'ultimo  comma  dell'art. 20  della  legge  n. 44/1999 appare in
contrasto   con   gli   artt. 101,   comma 2   e  108  comma 2  della
Costituzione,  nonche'  con  il principio di separazione tra i poteri
dello Stato.
    Come  si  e' avuto modo di rilevare, infatti, essa attribuisce al
prefetto,  funzionario  gerarchicamente subordinato all'Esecutivo, il
potere di adottare un provvedimento (qualificato «parere» ma di fatto
condizione  unica  ed  autosufficiente  al  fine  di  determinare  la
sospensione   del   processo   esecutivo)  vincolante  nei  confronti
dell'Autorita'  giudiziaria la quale, deve essere meramente «sentita»
(nella   persona   del  presidente  del  tribunale)  territorialmente
competente,  ed  e'  poi  tenuta (giudice dell'esecuzione) a prendere
atto della decisione assunta dal prefetto.
    Tale   disposizione   appare   dunque   disattendere  il  portato
normativo: dell'art. 101, comma 2, della Costituzione, secondo cui «i
giudici   sono   soggetti   soltanto   alla  legge»;  quello  di  cui
all'art. 108  comma 2, per il quale «la legge assicura l'indipendenza
(...)  degli  estranei  che  partecipano  alla  amministrazione della
giustizia»;  nonche' il fondamentale principio, proprio di ogni Stato
democratico, di separazione dei poteri.
    Invero  il prefetto, ben lungi dall'essere un organo indipendente
ed  imparziale,  e'  un  funzionario designato dall'Esecutivo, la cui
carriera  dipende  dalle  decisioni  assunte  dal Governo ed alle sue
dirette   dipendenze,   senza   alcuna  garanzia  di  inamovibilita',
presupposto  fondamentale al fine di assicurare al giudice serenita',
autonomia ed indipendenza di giudizio.
    Far   dipendere  la  sospensione  di  un  processo  dal  prefetto
significa,   pertanto,   attribuire   indirettamente  tale  decisione
all'Esecutivo in contrasto con ogni esigenza di indipendenza che deve
invece  caratterizzare l'amministrazione della giustizia in virtu' di
quanto statuito dalla Costituzione con estrema nettezza.
    Gli  assunti sopra espressi trovano conferma nella giurisprudenza
costituzionale.  La  suprema Corte, infatti, ha piu' volte avuto modo
di  ribadire  tali  concetti  proprio con riferimento alla figura dei
prefetti.
    Gia' con la sentenza n. 55/1966, la Consulta ha giudicato fondata
la  questione di legittimita' costituzionale sollevata in ordine alle
norme  relative  alla composizione dei Consigli di prefettura in sede
giurisdizionale,  presieduti proprio dal prefetto e composti da altri
quattro     funzionari     comunque    gerarchicamente    subordinati
all'Esecutivo,  in  quanto ha ritenuto tali disposizioni in contrasto
«col  principio  di  indipendenza  del giudice - e in particolare con
l'art. 108,   secondo  comma,  della  Costituzione,  il  quale  vuole
assicurata  l'indipendenza anche ai giudici speciali, e con lo stesso
art. 101,  secondo  comma,  il  quale, disponendo che i giudici siano
soggetti  soltanto alla legge, li vuole sottratti, nel loro giudizio,
ad  ogni volonta' esterna, che non sia quella obbiettiva della legge»
(Corte cost., 17 maggio 1966, n. 55).
    L'anno  successivo  la  Corte  ha esteso i predetti rilievi (gia'
formulati  con  riguardo  ai  Consigli  di  prefettura)  alle  giunte
provinciali amministrative, anch'esse presiedute dal prefetto e delle
quali   facevano   parte   altri  due  funzionari  della  prefettura,
affermando  che  «tanto  il  prefetto  (o il suo vicario), quanto gli
anzidetti  funzionari  di  prefettura  si  trovano  in  posizione  di
dipendenza  gerarchica  dal  potere  esecutivo,  il  quale  e'  anche
competente  ad  adottare  nei loro confronti i provvedimenti relativi
alla carriera, allo stato giuridico, ai trasferimenti; che i prefetti
sono  i  principali  strumenti operativi del Governo in sede locale e
che   il   Governo   dispone   della  possibilita'  di  collocarli  a
disposizione  e a riposo con provvedimento pienamente discrezionale».
Sulla  base  di  tali  considerazioni  la  Corte  concluse:  «Cio' e'
sufficiente  a far escludere che le giunte provinciali amministrative
(non diversamente da quanto la Corte ebbe ad affermare per i Consigli
di  prefettura)  possano  esser  considerate  organi  giurisdizionali
indipendenti» (Corte cost., 16 marzo 1967, n. 30).
    Gli  stessi principi vengono poi ribaditi, a distanza di un anno,
con  riferimento  alla  Giunta  giurisdizionale  amministrativa della
Valle  d'Aosta, composta complessivamente da cinque membri di cui uno
nominato dal prefetto ed uno dall'Intendenza di Finanza. La pronuncia
in  questione riveste particolare importanza non solo perche' reitera
le  affermazioni  gia'  contenute nelle due precedenti sentenze sopra
citate, ma perche' il giudice delle leggi giunge a statuire: «Vero e'
che  essi [funzionari dipendenti dal potere esecutivo] - a differenza
di  quanto  osservato  per le giunte provinciali amministrative - non
rappresentano    la    maggioranza    dei    componenti   dell'organo
giurisdizionale  in  esame.  Ma  a  parte  che ne costituiscono i due
quinti   sta   di   fatto   che   la   partecipazione  ad  un  organo
giurisdizionale   di   un  solo  componente  -  non  indipendente  e'
sufficiente  a  minare  l'imparzialita'  dell'organo»  (Corte  cost.,
9 aprile 1968, n. 33).
    Da   ultimo,   la   Corte   ha   ritenuto   «che  l'eccezione  di
illegittimita' costituzionale relativa alla composizione della giunta
provinciale  amministrativa  - sezione speciale per i tributi locali,
alla  quale va riconosciuto, com'e' noto, natura giurisdizionale, sia
evidentemente  fondata,  analogamente  a  quanto gia' ritenuto con la
sent.  n. 30 del 1967 rispetto allo stesso organo nell'ordinaria sede
giurisdizionale.  Ed infatti, anche per quanto riguarda taleorgano di
giustizia  tributaria  ricorrono  gli  stessi  vizi riscontrati nella
sentenza  ora  richiamata:  esso,  invero,  e' composto, tra l'altro,
oltre  che  dal  prefetto  e  dall'intendente  di  finanza,  anche da
funzionari  di  prefettura  e  dell'intendenza  di  finanza,  i quali
continuano  ad  espletare  le  loro  funzioni  istituzionali e quindi
permangono   alle   dipendenze   dell'Esecutivo;   vi   sono  inoltre
rappresentanti dei comuni interessati. Tutto cio' chiaramente esclude
che   ricorra   il   requisito   dell'indipendenza,   quale  elemento
caratteristico  e  indispensabile dell'organo giurisdizionale» (Corte
cost., 27 luglio 1989, n. 451).
    Dai principi che e' possibile enucleare dalle suindicate pronunce
della  stessa  Corte e' dunque possibile trarre la conclusione che in
alcun  modo  il  prefetto o funzionari comunque dipendenti dal potere
esecutivo     possano     ingerirsi,     sotto    qualsiasi    forma,
nell'amministrazione della giustizia, pena la violazione di rilevanti
principi   costituzionali   posti   a   fondamento   dell'ordinamento
democratico.
    Vero  e'  che,  nel  caso di specie, l'art. 20 ultimo comma della
legge  n. 44/1999 non prevede l'inserimento del prefetto all' interno
di  un collegio giudicante (peraltro inesistente nella fattispecie in
esame attribuita alla competenza di un giudice monocratico).
    Tuttavia   al   prefetto,  funzionario  -  come  si  e'  detto  -
gerarchicamente subordinato all'Esecutivo, e' attribuito il potere di
incidere   in   maniera   decisiva   sull'iter   di  un  procedimento
giurisdizionale, e quindi sulla «amministrazione della giustizia», in
contrasto  con  l'art. 108,  comma 2 della Costituzione, adottando un
provvedimento   che   vincola   in   maniera   assoluta   il  giudice
dell'esecuzione.  Quest'ultimo,  a  seguito  del  pronunciamento  del
prefetto, non puo' far altro che sospendere la procedura esecutiva in
spregio  al principio dettato dalla Carta costituzionale che vuole il
giudice soggetto «soltanto alla legge» (art. 101, comma 2, Cost.).
    In  tal  modo e' attribuito ad un organo non dotato dei requisiti
di   inamovibilita',  indipendenza  ed  imparzialita'  il  potere  di
interrompere  una  procedura  esecutiva  per  un  periodo di trecento
giorni  o  addirittura  sine  die,  qualora  si  acceda  alla  tesi -
sostenuta  proprio  dall'Esecutivo  dal  quale  il prefetto dipende -
secondo  la  quale  sarebbe  possibile concedere piu' volte (senza un
limite  massimo  predefinito)  successive sospensioni della procedura
esecutiva, ciascuna per un massimo di trecento giorni.
    Alla  luce  delle  considerazioni  che precedono, va sollevata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 7, della
legge  n. 44/1999,  in  riferimento  agli  artt. 101, comma 2, e 108,
comma 2,  della  Costituzione,  nonche'  in  ordine  al  principio di
separazione  dei  poteri dello Stato, con conseguente sospensione del
processo  nelle more della definizione della questione da parte della
Corte costituzionale cui, ai sensi dell' art. 23 della legge 11 marzo
1953 n. 87, vanno trasmessi gli atti.